Contrasto alla ludopatia

CITTA’ DI NOVI LIGURE
VIII° Settore
Ufficio P.S. Commercio – Turismo
L.R. n. 9 del 2.05.2016 “Luoghi sensibili alla ludopatia”.
Con riferimento alla normativa in oggetto “Norme per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” all’art.5, comma 1, è previsto:
“Per tutelare determinate categoria di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’art.110, commi 6 e 7, del R.D. 773/1931, in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, da:
a) Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
b) Centri di formazione per giovani ed adulti;
c) Luoghi di culto;
d) Impianti sportivi,
e) Ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio sanitario;
f) Strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
g) Istituti di credito e sportelli bancomat;
h) Esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
i) Movicentro e stazioni ferroviarie.”
Il Comune di Novi Ligure, in merito a quanto disposto dal comma 2 della legge sopra citata, non ha individuato altri luoghi sensibili oltre a quelli indicati nel comma 1 sopra esplicitato.
Pertanto non essendo pervenuta finora da parte della Regione Piemonte alcuna comunicazione di proroga, si ritiene applicabile a partire dal 20.11.2017 quanto dettato dall’art.13, comma 1, della L.R. n.9 del 2.05.2016 che dispone:
“Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’art.110, commi 6 e 7, del R.D. 773/1931, collocati all’interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico, si adeguano a quanto previsto dall’art.5 entro i diciotto mesi successivi a tale data”.
La normativa in argomento non pone a carico dei Comuni né un’attività di mappatura del territorio con l’ubicazione dei luoghi sensibili, né tantomeno l’onere di comunicare ai singoli esercenti se il proprio esercizio rispetta o meno le distanze previste da tali luoghi.
Un’attenta lettura del comma 1 dell’art. 13, sopra riportato, pone l’onere dell’adeguamento e della conseguente verifica delle distanze a carico degli esercenti. Quindi ricade sull’operatore l’onere del rispetto delle indicazioni contenute nell’art.5, comma 1, e l’adeguamento al disposto normativo previsto dalla Legge Regionale.
In caso di inadempienza a quanto previsto all’art. 5 sopra riportato la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’art.110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo tramite
Ordinanza sindacale n. 9 del 12/01/2017
Limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) - L.R. 02/05/2016, n.ro 9.